Certificato di prestazione Energetica

da 100,00 €

Attestato di Prestazione Energetica APE sicuro, veloce, conveniente redatto da tecnici abilitati in tutte le regioni, valido per locazione e vendita immobili, possibilità di spedizione per la documentazione cartacea o ritiro a mano presso la nostra sede.

Formato:
Aggiungi al carrello

Attestato di Prestazione Energetica APE sicuro, veloce, conveniente redatto da tecnici abilitati in tutte le regioni, valido per locazione e vendita immobili, possibilità di spedizione per la documentazione cartacea o ritiro a mano presso la nostra sede.

Attestato di Prestazione Energetica APE sicuro, veloce, conveniente redatto da tecnici abilitati in tutte le regioni, valido per locazione e vendita immobili, possibilità di spedizione per la documentazione cartacea o ritiro a mano presso la nostra sede.

Come acquistare il Servizio :

  1. Ordina in piattaforma

  2. Inserisci i dati richiesti verrai contattato da un nostro collaboratore

  3. Ti verranno chieste eventuali informazioni aggiuntive sulla richiesta

  4. Nel tempo massimo di 10gg lavorativi riceverai la documentazione cartacea

Che cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?

L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento ufficiale, valido 10 anni e prodotto da un soggetto accreditato, che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell’immobile inserendolo in un’apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all’immobile, maggiore è il suo consumo energetico.

La sua utilità al momento ha questi scopi principali:

1. per il rogito: L’Attestato di Prestazione Energetica di un immobile è richiesto per gli atti notarili di compravendita. Dal 23 dicembre 2013, l’assenza dell’APE comporta sanzioni comprese tra 3.000 e 18.000€, a carico di entrambe le parti.

2. per i contratti d’affitto: Dal 23 dicembre 2013 l’assenza dell’APE comporta sanzioni compresa tra 1.000 e 4.000€, a carico di entrambe le parti, che ne rispondono in solido e in pari misura. Le sanzioni sono ridotte della metà per contratti di durata inferiore ai 3 anni.

3. per l’accesso alle detrazioni del 65% sul reddito IRPEF: l’attestato energetico è parte della documentazione necessaria per ottenere gli sgravi fiscali.

4. per pubblicizzare annunci immobiliari, in quanto dal 1º gennaio 2012 è divenuto obbligatorio indicare la classe energetica delle unità immobiliari.

5. per ottenere dal GSE gli incentivi statali sull’energia prodotta da impianti fotovoltaici; è un allegato obbligatorio ai sensi dell’ar. 7 del DM 7 luglio 2012 per gli impianti installati su edifici, che rientrano nel quinto conto energia (entrati in esercizio successivamente al 27 agosto 2012).

RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DEI REQUISITI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

(da art.2 D.P.R. n. 75/2013, così come modificato dalla Legge n. 9/2014)

 I SOGGETTI CERTIFICATORI

Sono abilitati, ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come

soggetti certificatori (comma 1):

  1. i tecnici abilitati;

  2. Enti pubblici e organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia;

  3. organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attivita’ di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa;

  4. societa’ di servizi energetici (ESCO)

Il D.P.R. 75/2013 disciplina i requisiti che devono avere i soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a d) per essere abilitati ai fini della certificazione energetica.

I TECNICI ABILITATI

Con riferimento ai tecnici abilitati, il comma 2, alla lettera b riporta la seguente definizione: “Tecnico abilitato: un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti e organismi pubblici o di societa’ di servizi pubbliche o private, comprese le societa’ di ingegneria, che di professionista libero od associato. I tecnici abilitati devono rispondere almeno a uno dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo

I commi 3 e 4, pertanto, definiscono due tipologie di requisiti, alternative, che devono essere possedute dai professionisti per operare in qualità di soggetti certificatori:

Tipologia 1 (art. 2, comma 3):

Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza” 

Pertanto per poter rientrare in questa categoria occorre possedere i seguenti tre requisisti:

  1. Uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 75/2013 (Tabelle 1 e 2).

  2. Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi (possibilità di operare in collaborazione in caso di parziale competenza).

  3. Iscrizione ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti.

L’elenco dei titoli di cui al precedente punto 1, ristretto alle sole lauree (nell’elenco sono riportati anche diplomi di istruzione tecnica), è riportato nella tabella 1. La tabella 2 riporta invece la corrispondenza (ai sensi del D.M. 5 maggio 2004) tra le lauree specialistiche e i diplomi di laurea conseguiti secondo l’ordinamento previgente al D.M. 509/99, considerati equiparati